Diritti del lavoratore dipendente

 

Diverse sono le fonti dalla quale emergono i diritti dei lavoratori dipendenti: la Costituzione, il Codice Civile, lo Statuto dei Lavoratori, i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL), i contratti stipulati a livello locale ed aziendale.

PRINCIPALI DIRITTI DEL LAVORATORE DIPENDENTE

Retribuzione: costituisce il corrispettivo della prestazione fornita dal lavoratore che ha diritto ad un compenso proporzionato alla quantità e qualità del suo lavoro ed in ogni caso sufficiente a garantire a lui ed alla sua famiglia un’esistenza libera e dignitosa (art. 36 Costituzione). Solitamente la retribuzione viene determinata liberamente dalle parti, nel rispetto però di un limite minimo, fissati dai contratti collettivi e versata mensilmente. La contrattazione prevede anche l’erogazione di una mensilità chiamata tredicesima. In linea di principio, la tredicesima viene erogata a titolo di gratifica natalizia infatti entra nella disponibilità del lavoratore entro il giorno di Natale, ovvero entro il 25 dicembre. Alcuni contratti del settore terziario prevedono anche l’erogazione di una quattordicesima mensilità che è erogata all'inizio del periodo estivo nell'intervallo compreso tra giugno e fine luglio.

Orario di lavoro: è il periodo in cui il lavoratore è al lavoro e a disposizione del datore di lavoro, con l’obbligo di esercitare la sua attività o le sue funzioni. Di norma è fissato in 40 ore settimanali, anche se la legge prende in considerazione una serie di deroghe. La legge prevede anche il lavoro notturno se il lavoro è svolto tra la mezzanotte e le cinque del mattino ed il lavoro straordinario se è svolto oltre il normale orario di lavoro.

Riposo settimanale: il lavoratore ha diritto, ogni sette giorni, ad un periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive (in pratica dopo 6 giorni di lavoro vi è normalmente un giorno di riposo), di regola coincidente con la domenica, da cumulare con il riposo giornaliero (pari a 11 ore).

Ferie e festività: L'art. 36 della Costituzione garantisce il diritto del lavoratore ad un periodo di ferie annuali retribuite.  Il periodo minimo fissato è pari a quattro settimane, ma i contratti collettivi possono stabilire periodi di ferie più lunghi e questo periodo se non goduto non può essere monetizzato perché serve per il reintegro delle energie psicofisiche del lavoratore.

Congedo matrimoniale: chiamato anche licenza matrimoniale, prevede 15 giorni retribuiti dal datore di lavoro e riconosciuti dalla legge per i lavoratori che si uniscono in matrimonio, è un periodo di 15 giorni di calendario consecutivi, senza intaccare le ferie annuali maturate.

Maternità/paternità: Il congedo di maternità è il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro riconosciuto alla lavoratrice durante il periodo di gravidanza e puerperio. La maternità facoltativa è un periodo di astensione facoltativa dal lavoro, dedicato alle madri e ai padri ed è un periodo che si aggiunge a quello di maternità e paternità obbligatoria. Il congedo parentale è un periodo di astensione facoltativo dal lavoro concesso ai genitori per prendersi cura del bambino nei suoi primi anni di vita.

Diritto allo studio: se un lavoratore segue corsi scolastici ha diritto ad effettuare turni e orari di lavoro particolari e godere di permessi per frequentare tali corsi.

Malattie e infortuni sul lavoro/malattie professionali: in caso di malattia o infortunio sul lavoro/malattie professionali viene garantita la conservazione del posto di lavoro per il tempo stabilito dai CCNL. Nel caso di malattia il lavoratore ha diritto a ricevere la retribuzione, o un'indennità, nella misura e per il tempo determinati dalla legge, con eventuale integrazione del datore di lavoro stabilita dai contratti collettivi. Nel caso di infortunio o malattia professionale, i primi quattro giorni (comprensivi del giorno stesso di infortunio) sono retribuiti dal datore di lavoro, mentre a decorrere del quarto giorno successivo a quello in cui è accaduto l'infortunio/malattia professionale e sino alla guarigione clinica (in questo differenziandosi dall'indennità di malattia Inps che spetta fino ad un massimo di 180 giorni in un anno solare),è a carico dell'INAIL

Sicurezza sul lavoro: il datore di lavoro deve attuare le misure necessarie a tutelare la salute e l'integrità fisica del lavoratore.

Attività sindacale: il lavoratore ha diritto di aderire ad associazioni sindacali o svolgere attività sindacale.

Sciopero: è un’astensione dal lavoro da parte del lavoratore per la tutelare i propri diritto ed interessi e durante l’esercizio di tale diritto la retribuzione è sospesa; Il diritto di sciopero è sancito dall'articolo 40 della Costituzione.

Parità uomo/donna: alla donna lavoratrice spettano gli stessi diritti che spettano al lavoratore uomo.


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