Diritti del lavoratore dipendente
Diverse
sono le fonti dalla quale emergono i diritti dei lavoratori
dipendenti: la Costituzione, il Codice Civile, lo Statuto dei Lavoratori, i
Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL), i contratti stipulati a
livello locale ed aziendale.
PRINCIPALI DIRITTI DEL LAVORATORE
DIPENDENTE
Retribuzione: costituisce il
corrispettivo della prestazione fornita dal lavoratore che ha diritto ad un
compenso proporzionato alla quantità e qualità del suo lavoro ed in ogni caso
sufficiente a garantire a lui ed alla sua famiglia un’esistenza libera e
dignitosa (art. 36 Costituzione). Solitamente la retribuzione viene determinata
liberamente dalle parti, nel rispetto però di un limite minimo, fissati dai contratti collettivi e versata
mensilmente. La contrattazione prevede anche l’erogazione di una mensilità
chiamata tredicesima. In linea di principio, la tredicesima
viene erogata a titolo di gratifica natalizia infatti entra nella disponibilità
del lavoratore entro il giorno di Natale, ovvero entro il 25 dicembre. Alcuni
contratti del settore terziario prevedono anche l’erogazione di una
quattordicesima mensilità che è erogata all'inizio del
periodo estivo nell'intervallo compreso tra giugno e fine luglio.
Orario di lavoro: è
il periodo in cui il lavoratore è al lavoro e a disposizione del datore
di lavoro,
con l’obbligo di esercitare la sua attività o le sue funzioni. Di norma è
fissato in 40 ore settimanali, anche se la legge prende in considerazione una
serie di deroghe. La legge prevede anche il lavoro
notturno
se il lavoro è svolto tra la mezzanotte e le cinque del mattino ed il lavoro
straordinario se è svolto oltre il normale orario
di lavoro.
Riposo settimanale: il
lavoratore ha diritto, ogni sette giorni, ad un periodo di riposo di almeno 24
ore consecutive (in pratica dopo 6 giorni di lavoro vi è normalmente un giorno
di riposo), di regola coincidente con la domenica, da cumulare con il riposo
giornaliero (pari a 11 ore).
Ferie e festività: L'art. 36 della Costituzione garantisce
il diritto del lavoratore ad un periodo di ferie annuali retribuite. Il periodo minimo fissato è pari a quattro settimane,
ma i contratti collettivi possono stabilire periodi di ferie più lunghi e
questo periodo se non goduto non può essere monetizzato perché serve per il
reintegro delle energie psicofisiche del lavoratore.
Congedo matrimoniale: chiamato
anche licenza matrimoniale,
prevede 15 giorni retribuiti dal datore di lavoro e riconosciuti dalla legge
per i lavoratori che si uniscono in matrimonio,
è un periodo di 15
giorni di calendario consecutivi, senza intaccare le ferie
annuali maturate.
Maternità/paternità: Il congedo
di maternità è il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro riconosciuto
alla lavoratrice durante il periodo di gravidanza e puerperio. La maternità facoltativa è un periodo di astensione
facoltativa dal lavoro, dedicato alle madri e ai padri ed è un periodo che si
aggiunge a quello di maternità e paternità obbligatoria. Il congedo
parentale è un periodo di astensione facoltativo dal lavoro concesso ai
genitori per prendersi cura del bambino nei suoi primi anni di vita.
Diritto allo studio: se un
lavoratore segue corsi scolastici ha diritto ad effettuare turni e orari di
lavoro particolari e godere di permessi per frequentare tali corsi.
Malattie e infortuni sul lavoro/malattie
professionali: in caso di malattia o infortunio sul
lavoro/malattie professionali viene garantita la conservazione del posto di
lavoro per il tempo stabilito dai CCNL. Nel caso di malattia il lavoratore ha
diritto a ricevere la retribuzione, o un'indennità, nella misura e per il tempo
determinati dalla legge, con eventuale integrazione del datore di lavoro
stabilita dai contratti collettivi. Nel caso di infortunio o malattia
professionale, i primi quattro giorni (comprensivi del giorno stesso di
infortunio) sono retribuiti dal datore di lavoro, mentre a decorrere del quarto
giorno successivo a quello in cui è accaduto l'infortunio/malattia
professionale e sino alla guarigione clinica (in questo differenziandosi
dall'indennità di malattia Inps che spetta fino ad un massimo di 180 giorni in
un anno solare),è a carico dell'INAIL
Sicurezza sul lavoro: il
datore di lavoro deve attuare le misure necessarie a tutelare la salute e
l'integrità fisica del lavoratore.
Attività sindacale: il
lavoratore ha diritto di aderire ad associazioni sindacali o svolgere attività
sindacale.
Sciopero: è un’astensione dal lavoro da parte del lavoratore per la tutelare
i propri diritto ed interessi e durante l’esercizio di tale diritto la retribuzione è sospesa; Il diritto di sciopero
è sancito dall'articolo 40 della Costituzione.
Parità uomo/donna: alla donna lavoratrice spettano gli
stessi diritti che spettano al lavoratore uomo.

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